1. Le onorificenze e le decorazioni concesse agli appartenenti alla Milizia volontaria sicurezza nazionale (MVSN) e sue specialità, nonché alle milizie speciali, in occasione della guerra di Spagna, revocate in base all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535, sono ripristinate.
1. Le domande per il riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 1 devono essere presentate al Ministero della difesa entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro della difesa dispone il ripristino, previo parere della commissione militare consultiva per le concessioni delle decorazioni al valor militare, entro un anno dall'inoltro della domanda.
1. I benefìci economici connessi alle onoreficenze e alle decorazioni ripristinate in attuazione degli articoli 1 e 2 sono dovuti a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del